21 Novembre 2024

Idoneità per I.R.C., come ottenerla?

1 – Indicazioni generali

2 – Riferimenti normativi

3 – Percorso per conseguire l’idoneità ad insegnare la Religione

Di seguito si troveranno i riferimenti normativi generali che regolano la possibilità di ottenimento dell’Idoneità alla docenza della Religione Cattolica per quanti appartengono all’Arcidiocesi di Palermo (nati, battezzati e residenti nel territorio dell’Arcidiocesi di Palermo).

1. Indicazioni generali per ottenere l’Idoneità all’I.R.C. nell’Arcidiocesi di Palermo

Di seguito si troveranno i riferimenti normativi generali che regolano la possibilità di ottenimento dell’Idoneità alla docenza della Religione Cattolica per quanti appartengono all’Arcidiocesi di Palermo (nati, battezzati e residenti nel territorio dell’Arcidiocesi di Palermo).
Come noto, infatti, per ottenere l’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica occorre, necessariamente, ottemperare ad alcuni requisiti che sono regolati dalla legislazione italiana (in merito ai titoli adeguati per poter essere insegnante di Religione Cattolica) e dalla legislazione ecclesiale (inerente alla possibilità di acquisizione della Certificazione d’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica).
Alle singole Diocesi, invece, spetta la modalità concreta di strutturare la procedura di ottenimento e conseguimento dell’Idoneità.

2. Riferimenti normativi generali

Norme di riferimento da seguire per l’acquisizione dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica:

a. Intesa MIUR-CEI

Intesa 1985 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana circa l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane a seguito della Revisione del Concordato tra l’Italia e la Chiesa Cattolica

Art. 2.1.a: DPR 751 del 16-12-1985 e DPR 202 del 23-6-1990

L’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano (il Vescovo) e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.

Nuova Intesa MIUR-CEI 2012 per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (firmata il 28 giugno 2012) DPR 175 del 20 agosto 2012

Art. 4: PROFILI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

4.1. L’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.

4.2. Per l’insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

4.2.2. Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

a) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;

b) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall’ordinario diocesano.

L’insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

b. Codice di Diritto Canonico

Canone 804:

§ 1. All’autorità della Chiesa è sottoposta l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d’azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§ 2. L‘Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Canone 805. È diritto dell’Ordinario del luogo per la propria Diocesi di nominare o di approvare gli Insegnanti di Religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

b.1. Commento

b.1. Commento
Leggendo queste indicazioni si comprende che il riconoscimento dell’Idoneità deve certificare formalmente ed ufficialmente che il  docente di religione sia in possesso di:

a) retta dottrina: una conoscenza adeguata dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa in vista dell’insegnamento scolastico;
b) abilità pedagogica: una competenza pedagogico-metodologico-didattica adeguata ad un insegnamento competente ed efficace per la società di oggi;
c) testimonianza di vita cristiana: una testimonianza pubblica e notoria di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta concretamente nella piena comunione ecclesiale.

Per questo è necessaria anche un’attestazione formale del possesso di requisiti su esposti. Tale attestazione formale avviene nelle seguenti modalità:

La retta dottrina è attestabile nel percorso di studi seguito da una candidato; concretamente, la verifica della retta dottrina viene fatta in due modi:
o attraverso la lettura del Curriculum Vitae personale e valutando il possesso o meno dei titoli teologici richiesti dal su citato DPR 175/2012;
o attraverso un test di accertamento delle conoscenze teologico-normative di base contenuto nella Prova di accertamento delle conoscenze e competenze teologico-giuridico-pedagogiche dell’IRC richiesta dall’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università.

L’abilità pedagogica e attestabile nelle eventuali esperienze positive compiute da una persona in ambito educativo e formativo con bambini, ragazzi ed adolescenti; concretamente, la verifica dell’abilità pedagogica viene fatta in due modi:
o attraverso la lettura del Curriculum Vitae ed un colloquio motivazionale-orientativo in cui vengono valutate eventuali esperienze in ambito educativo-formativo compiute dalla persona;
o attraverso una prova di Compito in situazione per verificare le competenze pedagogico-didattiche della persona contenuta nella Prova di accertamento delle conoscenze e competenze teologico-giuridico-pedagogiche dell’IRC richiesta dall’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università.

La testimonianza di vita cristiana (la quale deve essere pubblica e notoria) è attestabile dalla persona stessa e viene comprovata e certificata, in genere, attraverso una Lettera del proprio Parroco (e, nell’eventualità la persona sia meglio conosciuta da altri presbiteri, accompagnata anche da una loro lettera) e attraverso un modulo di Autocertificazione fornito dall’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università.
Al fine di comprendere con chiarezza che cosa si intende dal punto di vista normativo-canonico con l’espressione “testimonianza di vita cristiana” proponiamo la lettura delle “Indicazioni in merito alle condizioni per l’ottenimento e il mantenimento dell’idoneità alla docenza della Religione Cattolica nella Arcidiocesi di Palermo”. leggi->
In essa sono specificate anche le condotte che, non conformi alla morale cattolica, prevedono la non concessione dell’idoneità all’IRC oppure la sua revoca.

3. Percorso per conseguire l’Idoneità e inserimento negli Elenchi Meritori per insegnare la Religione Cattolica nell’Arcidiocesi di Palermo

Si precisa che il percorso è riservato solo agli appartenenti all’Arcidiocesi di Palermo, non saranno prese in considerazione candidature provenienti da altre Diocesi.

In sintesi, per ottenere l’idoneità all’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nella Arcidiocesi di Palermo, il percorso è il seguente:

  1. Titoli di qualificazione richiesti: è necessario essere in possesso di uno dei titoli di qualificazione previsti dalla vigente Intesa CEI-MIUR (DPR 175 del 20/08/2012).
  2. Corso per il conseguimento dell’abilitazione all’Insegnamento della Religione Cattolica (riservato solo appartenenti Arcidiocesi di Palermo)
  3. Prova finale
  4. Riconoscimento dell’Idoneità da parte dell’Ordinario Diocesano
  5. Iscrizione agli Elenchi Meritori per l’assegnazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica nell’Arcidiocesi di Palermo.

NB: Formazione in servizio e mantenimento dell’idoneità.
Ogni IdRC (supplente, incaricato annuale e in ruolo) è tenuto a partecipare alle attività di formazione in servizio proposte o riconosciute dalla Diocesi. Tale partecipazione è condizione necessaria per una sempre migliore qualità dell’insegnamento della religione cattolica e rappresenta un impegno del docente riconosciuto idoneo. Assenze ripetute ed immotivate alle iniziative di aggiornamento diocesano possono comportare la revoca dell’idoneità (1).

1 «L’idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica» (CEI, Insegnare religione cattolica oggi, 1991, n. 22).

 



Moderatore sito web: prof.ssa Maria Lo Presti, Direttrice Ufficio IRC

Amministratore: prof. Dario Di Fiore, realizzazione sito web e aggiornamento dei contenuti

 

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